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Aliquote IMU anno 2013

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Con delibera del C.C. n. 25 del 28/11/2013, sono state confermate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria(I.M.U.)  già approvate con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 24/04/2012, di cui all’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, come appresso riportate:

Aliquota/detrazioneMisura
 Aliquota abitazione principale  0,6%
 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  0,2%
 Aliquota ordinaria  1,06%
 Detrazione per abitazione principale  € 200

 

L'art. 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85 del 18/07/2013 (1. Nelle  more  di  una  complessiva  riforma   della   disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa  la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta,  in  particolare,   a   riconsiderare   l'articolazione   della   potestà impositiva a livello statale e locale, e  la  deducibilità  ai  fini della determinazione del reddito di impresa  dell'imposta  municipale propria relativa agli immobili utilizzati per  attività  produttive, per  l'anno  2013  il  versamento  della  prima   rata   dell'imposta municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214,  è  sospeso  per  le  seguenti  categorie  di immobili:

a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi   i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a proprietà indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonchè   alloggi   regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni.)

 

L’art. 1 del D.L. 30 novembre 2013 n. 133 (1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d) i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

3. … omissis …

4. ... omissis …

5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

6. … omissis …

7. … omissis …

8. … omissis …

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

… omissis …

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